Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti CFC
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Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

Gli articoli 54 e 55
 
La Confederazione impiega fino al 10% dei fondi stanziati a favore della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr, 13 dicembre 2002), per promuovere progetti di sviluppo e per sostenere prestazione particolari di interesse pubblico. La valutazione e il coordinamento dei progetti e delle domande avviene d'intesa con la Commissione federale della formazione professionale.
L'impiego dei fondi è disciplinato negli articoli 54 e 55 della LFPr.

I progetti che la Confederazione sovvenziona in base all'articolo 54 LFPr contribuiscono all'ulteriore sviluppo e alla creazione di strutture innovative nell'ambito della formazione professionale. Vi è compresa la promozione di progetti pilota, studi e valutazioni; vi rientrano anche finanziamenti per l'avvio di nuove iniziative, quali l'istituzione di organismi di sostegno per nuove professioni.

L'articolo 55 LFPr consente alla Confederazione di destinare contributi in modo mirato alla promozione di prestazioni di interesse pubblico che non potrebbero essere fornite senza sovvenzioni statali. Tra queste figurano iniziative volte a promuovere una parità effettiva tra donna e uomo, la formazione dei disabili e la loro formazione professionale continua, provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti e misure volte a garantire e ampliare l'offerta di posti di tirocinio.

Le informazioni sono tratte dal sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

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La Commissione federale della formazione professionale (CFFP / EBBK)
 
La Commissione federale della formazione professionale (CFFP) offre consulenza alla SEFRI su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento della formazione professionale nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione e di promovimento. La Commissione valuta progetti di sviluppo della formazione professionale e le richieste di sussidi per prestazioni particolari nell'interesse pubblico. In questo modo la politica di sviluppo e di promovimento trova un solido fondamento.

La Commissione nominata dal Consiglio federale è composta di 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Fonte: SEFRI
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L'articolo 33
 
La validazione degli apprendimenti acquisiti (in altri contesti "validazione delle competenze") consiste in una "procedura mediante la quale un'istituzione, una scuola, un'autorità riconosce che le competenze risultanti da una formazione formale o non formale o dall'esperienza hanno lo stesso valore di quelle sancite da un titolo di studio" (SEFRI, settembre 2007). L'articolo 33 della LFPr sancisce infatti l'esistenza di "altre procedure di qualificazione".

L'ambito della validazione degli apprendimenti acquisiti è in evoluzione, alcuni esempi:
  • LIVELLO FEDERALE
    • Piattaforma "Validation des acquis" è un progetto condotto sotto la responsabilità della SEFRI in collaborazione con i partner della formazione professionale in Svizzera. Il progetto, nato dai cambiamenti introdotti dalla nuova LFPr, ha creato una guida nazionale che descrive le esigenze minime legate alla concezione di procedure regionali di validazione degli apprendimenti acquisiti. La guida garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure.
  • LIVELLO CANTONALE
    • "Bilancio e certificazione delle competenze" è un servizio prestato dalla Divisione della formazione professionale (DFP) del Canton Ticino in collaborazione con l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale (UOSP), di consulenza e accompagnamento a persone che vogliono verificare le loro competenze nell'ottica di un ulteriore sviluppo personale e professionale o che hanno un'esperienza professionale ma non sono in possesso del relativo certificato.
  • LIVELLO ORGANIZZAZIONI MONDO DEL LAVORO
    • La validazione delle competenze nella formazione dei formatori di adulti (FFA) è una possibilità offerta dalla Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) a coloro che desiderano ottenere i certificati modulari nell'ambito dell'Attestato professionale federale di formatore mediante l'equivalenza ossia mediante riconoscimento e validazione delle competenze acquisite in precedenza con la formazione di base, con la formazione continua e con l'esperienza pratica.

Anche il Segretariato CFC / FSEA, sezione di lingua italiana, va in questa direzione: con la sua politica di formazione si impegna a favore delle pari opportunità e per l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti i gruppi sociali, di cui la validazione degli apprendimenti acquisiti è parte integrante.
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